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Termini e Condizioni

ATTENZIONE:

per tutti gli ordini che perverranno a ridosso di festività o scioperi (in particolare nel periodo dopo il 01 e/o il 10 di luglio e dopo il 8 e/o il 10 di dicembre), non è garantita la consegna nelle tempistiche solite, se non diversamente indicato o comunicato al momento dell’ordine.

Quindi è probabile che, in particolare nel periodo delle festività Natalizie e nel mese di agosto, tutte le spedizioni siano sospese.

In accordo con tutte le case fornitrici e con i vari produttori, quindi per tutti i nostri pordotti e marchi, le consegne riprenderanno alla riapertura delle attività di produzione e spedizione, quindi dopo il periodo di sospensione produzione e consegna previsto per festività e ferie dell’azienda produttrice e/o fornitrice.

Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni devono essere integrate in ogni contratto e sostituiscono eventuali condizioni poste dall’Acquirente. Le presenti condizioni non devono essere modificate né ad esse si può rinunciare salvo espressa approvazione scritta dall’Azienda.

Premessa

L’offerta del presente negozio on line viene proposta dalla società Taad s.r.l.s. in conformità alla vigente disciplina sul commercio elettronico e sui contratti a distanza.

Taad s.r.l.s.  è rivenditore ufficiale autorizzato di tutti i Brand presenti sul sito.

Dati della società:

Taad s.r.l.s.
Sede Legale:
Via R.R. Pereira n.109   cap.00139 Roma

tel. 06 35401196

Mail: [email protected]

P.Iva IT 16334491004
Num. Iscriz. Registro Imprese RM.1649786

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Il Cliente dichiara di avere preso visione di tutte le suddette informazioni e condizioni generali di vendita prima di effetuare l’ordine.

Condizioni generali di Vendita

Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità di vendita dei prodotti commercializzati da Taad s.r.l.s. (i “Prodotti”).

Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di Taad s.r.l.s. a terzi (i “Clienti”) sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d’ordine di acquisto dei Prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili agli ordini sono quelle in vigore alla data dell’ordine stesso.

1. Prodotti: prezzi e caratteristiche

1.1 Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti pubblicati sul sito da Taad s.r.l.s. sono espressi in Euro e sono comprensivi di IVA. I costi di spedizione sono inclusi per le sole spedizioni sul territorio nazionale Italiano. Le spedizioni hanno un costo aggiunto per tutte lespedizionei comunitarie (UE) ed extra comunitarie.

Le spedizioni al di fuori della Comunità Europea (extra UE) sono inoltre al netto di eventuali dazi doganali, che saranno a carico del destinatario e verranno richiesti dallo spedizioniere in fase di consegna.

Il prezzo garantito all’acquirente è quello pubblicato sul Sito al momento dell’invio dell’ordine. Il prezzo stabilito all’acquisto è fissato e definitivo.

Spediamo in tutto il mondo

La Spedizione Standard è sempre al piano strada e l’ordine viaggia coperto da assicurazione ove preventivamente richiesto.

È possibile farsi consegnare la merce a qualsiasi indirizzo specificando i dati completi al momento dell’ordine.

I prezzi dei Prodotti di volta in volta pubblicati da Taad s.r.l.s. sul sito annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei Prodotti.

Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti, pubblicate da Taad s.r.l.s. attraverso propri messaggi informativi nelle pagine internet descrittive degli articoli, sono quelle comunicate dai rispettivi produttori. Taad s.r.l.s. non si assume alcuna responsabilità riguardo la veridicità e completezza di tali informazioni. Le immagini dei prodotti sono indicative e non vincolanti.

I Prodotti non vengono forniti in prova. Nonostante gli operatori di Taad s.r.l.s. possano fornire indicazioni sulle caratteristiche dei Prodotti, il Cliente è responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità alle proprie esigenze delle specifiche indicate da ciascun produttore.

PREZZI E OFFERTE

Il prezzo dei Prodotti e/o Servizi è il prezzo dell’offerta proposto da Taad s.r.l.s. , titolare del sito. Tutte le offerte presentate sul sito per la fornitura di Prodotti e/o Servizi rimarranno aperte ai fini dell’accettazione per il periodo illimitato sino alla disponibilità del prodotto o per come indicato sull’offerta stessa. In ogni altro caso i prezzi sono quelli in vigore al momento. I costi di trasporto si intendono inclusi nell’offerta se non diversamente concordato per iscritto. Quindi solo se specificato a parte o singolarmente e/o direttamente con l’acquirente, tutti i costi di trasporto, container, imballaggio, assicurazione e altri costi verranno conteggiati a parte.

Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.

Oneri dodagali, dazi, Vat del paese di destinazione e altri diritti dovuti per i paesi extra Comunità Europea sono sempre a carico del destinatario.

2. Ordini – fatturazione

Ciascun ordine di Prodotti trasmesso ad Architecture and Design su i suoi siti costituisce proposta contrattuale del Cliente. L’evasione dell’ordine da parte di Taad s.r.l.s. equivale a conferma ed accettazione dello stesso.

La documentazione fiscale relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa da Taad s.r.l.s. al momento della spedizione dei Prodotti stessi al Cliente.

Il Cliente dovrà indicare tutti i dati esatti necessari ed indispensabili per la fatturazione (codice Fiscale o Part. IVA) quindi per la garanzia del prodotto e precisare l’indirizzo di spedizione se differente da quello della fattura. Eventuali costi aggiuntivi per indirizzo errato o diversa destinazione da quella indicata al momento della trasmissione dell’ordine sono a carico dell’acquirente.

Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.

Oneri dodagali, dazi, Vat del paese di destinazione e altri diritti dovuti per i paesi extra Comunità Europea sono sempre a carico del destinatario

3. Esecuzione dell’ordine

L’ordine verrà eseguito nelle modalità e nei termini precisati sul Sito.

Una volta confermato, l’ordine può essere annullato solo entro 24 ore, scadute le quali il cliente ha l’obbligo di pagamento. In conformità alle leggi in materia, il cliente può comunque, restituire l’ordine entro 14 giorni, seguendo la nostra Politica di Reso (Vedi punto 9).

In caso di mancata esecuzione dell’ordine da parte di Taad s.r.l.s. (qualora la stessa sia dovuta ad indisponibilità dei Prodotti ordinati dal Cliente), Taad s.r.l.s. provvederà al più presto ad informare il Cliente dei tempi di consegna previsti per l’approvvigionamento del Prodotto mancante. Se il Cliente non intenda attendere tale tempo, comunque non superiore a 60 giorni lavorativi, Taad s.r.l.s. rimborserà le somme da questi eventualmente già versate a fronte della fornitura non eseguita.

In caso di rottura, esaurimento dello stock o indisponibilità del Prodotto ordinato, Taad s.r.l.s. si impegna a informare il Cliente al più presto e a precisargli un termine per la disponibilità.

Il Cliente confermerà per e-mail la sua scelta, ossia attendere la disponibilità del Prodotto o chiederne il rimborso.

4. Accettazione d’ordine

La conclusione del contratto avverrà soltanto al momento della conferma dell’ordine da parte di Taad s.r.l.s.

Il Cliente riceverà per posta elettronica una notifica di ricezione riportante la conferma dell’ordine con tutti gli elementi costitutivi del contratto (prodotti ordinati, prezzi, spese di spedizione, …)

Taad s.r.l.s. si riserva la possibilità di non confermare un ordine per qualsivoglia motivo attinente in particolare un problema riguardante l’ordine ricevuto o l’approvvigionamento Prodotti.

 5. Pagamento e Consegna dei Prodotti

I Prodotti vengono consegnati all’indirizzo indicato dal Cliente.

Le spedizioni avverranno dopo aver ricevuto conferma dei pagamenti: per il Bonifico bancario fa fede l’accredito presso il nostro conto corrente, per il pagamento mediante carta di credito la conferma di avvenuta transazione da parte del circuito.

Per le nostre spedizioni ci affidiamo al servizio di corrieri espressi qualificati quali UPS, GLS, BRT, SDA, TNT, Poste Italiane o Corrieri specializzati nella consegna di mobili e arredi per garantire la qualità del servizio e l’integrità dei Prodotti.

PAGAMENTO

Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento avviene in un’unica soluzione al momento dell’ordine.

MODIFICHE

Taad s.r.l.s. , titolare del sito, si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche alle specifiche dei Prodotti atte a migliorarne l’utilizzo e la descrizione del prodotto.

CONSEGNA

Se non convenuto altrimenti,  Taad s.r.l.s. , sceglierà il metodo di trasporto ed il vettore. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per alcuna perdita o danno ai Prodotti una volta consegnati al Cliente, eccetto il caso in cui Taad s.r.l.s. , provveda alla copertura assicurativa dei Prodotti a favore dell’acquirente e questi lo abbia espressamente richiesto (il servizio ha un costo aggiuntivo). La merce danneggiata non può essere restituita senza previa autorizzazione.

Se, dopo aver ricevuto dall’Azienda la comunicazione che i Prodotti sono pronti per la fornitura, l’Acquirente non accetta la consegna dei Prodotti entro un lasso di tempo ragionevole, l’Azienda può venderli o stoccarli a spese dell’Acquirente.

L’Azienda farà tutto il necessario per evitare ritardi nella consegna. La mancata fornitura dovuta a cause di forza maggiore entro i termini indicati non rappresenta tuttavia un motivo sufficiente per l’annullamento dell’ordine. L’Azienda non risponde nemmeno dei danni conseguenti o perdite economiche dirette o indirette causati da ritardi di consegna dovute a cause di forza maggiore.

Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.

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Come comportarsi alla consegna della merce

Alla consegna è necessario controllare che:

– Il numero dei colli in consegna corrisponda a quello indicato nel documento di accompagnamento (lettera di vettura o documento di trasporto).

– L’imballo risulti integro, non danneggiato ne’ bagnato o altrimenti alterato.

IN OGNI CASO AL MOMENTO DELLO SACRICO ANCHE SE IL PACCO DOVESSE RISULTARE PERFETTAMENTE INTEGRO è BENE ed è consigliabile RIPORTARE SULLA RICEVUTA DI CONSEGNA FIRMATA AL CORRIERE (ANCHE SE SU TABLET o PALMARE O ALTRO ELEMENTO TECNOLOGICO) LA DICITURA con riserva specifica: collo danneggiato, aperto, imballo rotto, merce danneggiata, bancale aperto/rotto… Dipende un po’ da quello che vede il destinatario al momento della consegna. La sola dicitura “riserva o similari” non è ritenuta sufficiente dalla normativa vigente per la sostituzione o riparazione dell’oggetto consegnato. Senza tale accortezza non si possono accettari reclami dopo la consegna.

Nel caso il pacco non fosse perfettamente integro, lo si ritiri comunque con riserva, ovvero, a fianco alla firma sul bollettino di consegna del corriere (o altro elemento tecnologico quali tablete o palmare), scriva chiaramente la dicitura “ricevuto con riserva per pacco danneggiato”, o, in altri casi, indichi sempre il motivo (es. “…per pacco aperto”, “…per pacco bagnato”, etc). Molto spesso il contenuto è comunque perfettamente integro. Si faccia una adeguata documentazione fotografica prima di aprirlo e al momento dell’apertura con bel in vista il contenuto ed eventiali parti danneggiate.

Se il pacco è danneggiato gravemente, in modo da aver procurato sicuramente anche danni al contenuto interno, respinga la merce chiedendo chiaramente di apporre sempre sul bollettino, la dicitura “merce rifiutata per pacco danneggiato”.

Riserve generiche non potranno costituire oggetto di rivalsa nei confronti del corriere.

Eventuali contestazioni devono essere immediatamente sollevate al vettore, diversamente il prodotto si considera consegnato correttamente.

Se anche una sola delle condizioni sopra riportate non venga rispettata la consegnia verrà considerara come accettata e non sarà possibile accettare contestazioni e quindi sostiduzioni di parti o dell’intero prodotto acquistato.

Nei casi appena citati e, quindi, nei casi di merce effettivamente danneggiata, si provvederà, a stretto giro, alla sostituzione dell’oggetto danneggiato e non dell’intera spedizione qualora si trattasse di un ordine multiplo. La procedura prevede la spedizione dello stesso alla casa madre, che provvederà, con i tempi necessari (a ricevere l’oggetto rotto e reindirizzarne uno nuovo), alla sostituzione senza aggravio di costi.

Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

art. 63 D.Lgs. 206/2005, novellato dal D.Lgs. 21/2014.

Art. 63.

Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Garanzie sui prodotti

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’

Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 128-135

La garanzia di 24 mesi ai sensi del Codice del consumosi applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Tale garanzia è riservata al Consumatore privato (persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero effettua l’acquisto senza indicare nel modulo d’ordine un riferimento di Partita IVA).

Per fruire dell’assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura (o il DDT) ricevuti.

L’esercizio della Garanzia può prevedere la richiesta di assistenza ai Centri Assistenza Autorizzati presenti sul territorio e/o seguire le modalità illustrate nella documentazione presente all’interno della confezione el prodotto

In caso di difetto di conformità, Taad s.r.l.s. , titolare del sito, (o nel caso il produttore) provvede, senza spese per il Cliente, al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto. Se, a seguito di intervento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi del Codice del consumo, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dall’Assistenza Autorizzata, nonché i costi di trasporto se sostenuti da Taad s.r.l.s. , titolare del sito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere al proprio cliente un prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), Taad s.r.l.s. potrà procedere a propria discrezione al rimborso del corrente prezzo di mercato del prodotto stesso o alla sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o superiori.

In particolare ai sensi degli articoli 128 – 135 del Codice del consumo

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi e’ difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

5. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene).

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. E’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Per spese si intendono i costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

7. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.

8. Il venditore e’ responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

9. Il consumatore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

10. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Di conseguenza l’onere di provare il difetto di conformità e la data della sua manifestazione spetta al consumatore se il difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna del bene.

Se invece il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna:

-Si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna

-Si ha un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore che deve dimostrare:

a. La non sussistenza del difetto di conformità denunciato

b. Che la presunzione dell’esistenza del difetto al momento della consegna sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità

c. Che la manifestazione del difetto sia posteriore ai sei mesi dalla consegna

11. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si’ prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto alla garanzia  purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Tempistiche

I tempi di riparazione o eventuale sostituzione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche del produttore / fornitore e nessun danno può essere richiesto a Taad s.r.l.s. , titolare del sito,  per eventuali ritardi nell’effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

Restituzione

Nei casi in cui l’applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc…); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in una seconda scatola; va evitata in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.

Al Cliente verrà fornito un numero di autorizzazione al rientro del prodotto (RMA) che dovrà essere indicato all’esterno dell’imballo, seguendo le indicazioni fornite direttamente nella relativa e-mail di autorizzazione.

Insolvenza

Se l’acquirente fallisce oppure, come ditta, entra in liquidazione (eccetto che a causa di una riorganizzazione o fusione), Taad s.r.l.s. , titolare del sito , potrà disdire immediatamente il contratto senza preavviso – fatti salvi altri diritti di Taad s.r.l.s. , derivanti da questo contratto.

Causa di forza maggiore

Taad s.r.l.s. , titolare del sito, non è tenuta a rispondere del mancato adempimento dei suoi obblighi se e nella misura in cui e fino a quando tale adempimento viene ritardato o impedito da circostanze che esulano dal controllo dell’azienda come, ad esempio, sciopero, serrate o vertenze sindacali di qualsiasi tipo, siano esse connessi ai propri dipendenti o ai dipendenti di altri, incendio, inondazione, esplosione, catastrofi naturali, interventi militari, blocchi, sabotaggi, rivoluzioni, tumulti, agitazioni civili, guerre o guerre civili, osservanza di disposizioni di autorità statali, portuali o internazionali, guasto agli impianti, guasto ai computer o ad altri sistemi e l’impossibilità di reperire apparecchiature.

Se un evento di forza maggiore si protrae per oltre un mese, entrambi i contraenti possono risolvere il contratto liberandosi da qualsiasi responsabilità.

Diritto applicabile

Il Contratto è soggetto al diritto materiale italiano e in tal senso deve essere interpretato e inteso. Le parti si impegnano a sottomettersi alla giurisprudenza ordinaria dei tribunali italiani. In particolare per qualsiasi controversia Foro esclusivo sarà quello di Roma.

9. Diritto di recesso

9.1 Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185 e successive, il Cliente (qualora sia qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art.1 lett b) del D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185) ha il diritto di recedere dal contratto e di restituire i Prodotti ordinati, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal ricevimento dei Prodotti stessi a condizione che questi non siano stati rimossi dall’imballo originale, non presentino segni di usura o danneggameno. Il recesso è quindi possibile solo per quei prodotti che non siano stato realizzati appositamente per commessa del cliente (ad esempio colorazioni personalizzate, rivestimenti e scelta dei tessuti) e che non sono immediatamente disponibili in stock ma realizzati dalle ditte produttrici su espressa richiesta ed indicazione del cliente (combinazioni, colori, tessuti ecc..).

9.2 Il diritto di recesso di cui al precedente articolo 9.1 può essere esercitato dal Cliente,  entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui il Cliente o un terzo, diverso dal vettore e designato dal Cliente, acquisisce il possesso fisico dei beni.

Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà informarci

via posta:

Taad s.r.l.s.
Sede Legale:
Via R.R. Pereira n.109, cap.00136 Roma

tel. 06 35401196

Via Mail: [email protected]

della decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine è possibile utilizzare il modulo tipo di recesso allegato (ma non è obbligatorio).

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

9.3 Effetti del recesso
Recedendo dal contratto, saranno rimborsati al Cliente tutti i pagamenti effettuati a nostro favore, escluso i costi di consegna e ritiro (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dall’eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione di recedere dal presente contratto.

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale, salvo che il Cliente non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni.

9.4 I beni oggetto di reso dovranno essere rispediti o consegnati all’indirizzo;

Taad s.r.l.s.
Sede Legale ed Operativa:
Via R.R. Pereira n.109, cap.00136 Roma

senza indebiti ritardi e comunque non oltre 14 giorni dal giorno in cui il Cliente ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se i beni saranno rispediti prima della scadenza del periodo di 14 giorni.
I costi diretti della restituzione dei beni saranno a carico del Cliente.

9.5 Il Cliente è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il bene restituito deve essere reso in condizioni di rivendibilità, quindi senza segni di usura, danni, manipolazioni e quindi nello stesso stato di perfette condizioni in cui è stato consegnato e nell’imballo originale integro. Se tali condizioni non siano confermate al momento della restituzione, Taad srl verificate le condizioni sopra descritte potrà evidentememte rifiutare il reso merce e quindi il rimborso. Per chiarezza è evidente che sia da intenderi che un prodotto danneggiato non può essere reso e di conseguenza esercitare per questo il diritto di recesso .

Le spese di trasporto di reso sono a carico del cliente. Se il prodotto dovesse risultare dannegiato, resterà in giacenza e nella disponibilità del cliente per 30 giorni (potrà effettuare un ritiro con proprio corriere). Trascorso tale tempo si provvederà alla rottamazione.

9.6 Il diritto di recesso di cui al precedente articolo 9.1 non può essere esercitato dal Cliente nel caso in cui i Prodotti acquistati siano stati realizzati secondo le richietse del Cliente, siano personalizzati, oppure essere stati manomessi, rovinati o possano deteriorarsi o scadere rapidamente. Il recesso è quindi possibile solo per quei prodotti che non siano stato realizzati appositamente per commessa del cliente (ad esempio colorazioni personalizzate, rivestimenti e scelta dei tessuti) e che non sono immediatamente disponibili in stock ma realizzati dalle ditte produttrici su espressa richiesta ed indicazione del cliente (combinazioni, colori, tessuti ecc..).

9.7 Taad srls raccomanda al Cliente di:

– verificare lo stato dei Prodotti consegnati prima di firmare l’avviso di ricezione, ed in particolare che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto allegato alla spedizione

– verificare che l’imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato

– controllare l’integrità del contenuto.

In caso siano riscontrate delle difformità, il Cliente potrà rifiutarsi di accettare il pacco, firmando il proprio rifiuto.

10. Pagamento

Il pagamento del corrispettivo è dovuto al momento dell’ordine.

Il Cliente si impegna a saldare il prezzo concordato per il Prodotto ordinato sul Sito (prezzo dei Prodotti e del trasporto) nonché, se necessario, a saldare o a fare saldare direttamente al corriere o al trasportatore l’IVA o le altre tasse relative all’importazione dei Prodotti nei paesi dove avverrà la consegna.

Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.

Oneri dodagali, dazi, Vat del paese di destinazione e altri diritti dovuti per i paesi extra Comunità Europea sono sempre a carico del destinatario

Il Cliente salda l’ordine:
– mediante Bonifico Bancario, Carta di Credito, sistema Pay Pal, Stipe o altro come proposto sul Sito.

Il Cliente garantisce a Taad s.r.l.s. il fatto di disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie per usare la modalità di pagamento con carta in fase di ordine.

In caso di mancata ricezione da parte di Taad s.r.l.s. del bonifico nei 14 giorni successivi alla conferma dell’ordine,  Taad s.r.l.s. si riserva la facoltà di annullare l’ordine. Le coordinate bancarie vengono fornite al momento dell’ordine.

Il Cliente garantisce a Taad s.r.l.s. il fatto di disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie per usare la modalità di pagamento Paypal in fase di ordine.

11. Mancato pagamento – Riserva di proprietà

I Prodotti ordinati rimangono di proprietà di Taad s.r.l.s. fino al pagamento definitivo e per intero del loro prezzo (ai sensi Art. 1523 e seguenti del CC.) Taad s.r.l.s. si riserva il diritto di rivendicare i Prodotti ordinati in caso di mancato pagamento.

In questa ipotesi e su richiesta di Taad s.r.l.s.  il Cliente si impegna a restituire qualsiasi Prodotto non pagato, con spese a proprio carico.

12. Reclami  

I reclami per la mancata conformità del Prodotto o dei Prodotti consegnato/i con l’ordine dovranno pervenire per iscritto direttamente a Taad s.r.l.s. immediatamente dopo la ricezione della merce.
Consigliamo al Cliente di conservare l’imballaggio originale e il documento di consegna.

13. Informazioni nominative

L’elaborazione computerizzata delle informazioni, compresa la gestione degli indirizzi di posta elettronica degli utenti del sito, viene effettuato in conformità alle disposizioni di legge.
Le informazioni nominative richieste al Cliente sono indispensabili per l’elaborazione e l’inoltro degli ordini, la creazione delle fatture e degli eventuali contratti di garanzia.

A questo scopo, tali informazioni potranno essere comunicate ai partner contrattuali di Taad s.r.l.s.

Il Cliente può opporsi a una tale comunicazione e ai sensi della legge si avvale del diritto di accesso, modifica, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano rivolgendosi a Taad s.r.l.s.

Per evitare qualsiasi tentativo di frode, Taad s.r.l.s. potrà chiedervi prova della vostra identità, del vostro domicilio.

14. Firma elettronica

Il “clic di convalida” costituisce una firma elettronica.
Questa firma elettronica ha tra le parti lo stesso valore di una firma manoscritta.

15. Mancata rinuncia  

Per Taad s.r.l.s. il fatto di non far valere una mancanza da parte del Cliente rispetto a uno qualsiasi dei suoi obblighi, non potrà essere interpretato come una rinuncia all’obbligo in questione e alla possibilità di far valere questa mancanza in un secondo momento.

16. Integralità del contratto

Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono l’integralità degli obblighi delle parti.
Nessun’altra condizione generale o particolare comunicata dal Cliente potrà inserirsi o esulare dalle presenti condizioni generali.

17. Proprietà intellettuale

Architecture and Design srl è titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei suoi Siti e-commerce e del diritto di diffusione degli elementi che sono contenuti nel catalogo del negozio online, di conseguenza, la riproduzione parziale o totale, su qualsiasi tipo di supporto, degli elementi che compongono il Sito e il catalogo, il loro utilizzo nonché la loro cessione a terzi sono formalmente vietati.

18. Nullità  

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali fosse considerata non valida o dichiarata tale in applicazione di una legge, normativa o a seguito di una decisione definitiva presa da una giurisdizione competente, le altre disposizioni conserveranno tutta la loro forza e il loro valore.

19. Foro competente

In caso di contenzioso e in mancanza di un accordo amichevole raggiunto tra le parti, ferma restando l’eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi dell’art.1 lett b) del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto e compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di vendita Architecture and Design srl: 1-2-3-4-5-6-7-8-8.1-8.2-8.3-9-9.1-9.2-9.3-9.4-9.5-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Normativa di riferimento

Diritto di recesso (Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 – Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (e successive modifiche ed integrazioni))

In conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (e successive modifiche ed integrazioni), il Cliente Consumatore, ove non soddisfatto dei prodotti ovvero del contenuto dei servizi acquistati presso il Venditore, potrà restituire i prodotti medesimi o rinunciare al diritto alla prestazione dei servizi ed ottenere il rimborso del prezzo già corrisposto in sede di pagamento anticipato.

– Tutte le spese ed rischi conseguenti alle operazioni di trasporto per la restituzione dei prodotti sono ad integrale carico del Cliente, salva la facoltà per questi di assicurare la spedizione, sostenendone le relative spese. In nessun caso sarà possibile gestire il rientro dei prodotti o il cambio della merce direttamente presso la sede del Venditore. E’ consentita unicamente la restituzione dei prodotti a mezzo corriere o servizio postale.

 Nel caso in cui la stipula di un contratto di acquisto avvenga fuori dai locali commerciali, la vendita in questione e’ soggetta al D.Lgs n. 50 del 15/01/1992 e dalle successive modifiche apportate dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (e successive modifiche ed integrazioni), che prevede la possibilità da parte dell’acquirente di esercitare il diritto di recesso.

Rientrano quindi in questo caso gli acquisti a distanza fatti tramite telefono, o tramite Internet, siano essi consegnati a domicilio oppure ritirati presso la sede dell’azienda.

Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività commerciale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso, gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende.

In cosa consiste. Il consumatore ha diritto, entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della merce, di esercitare il diritto di recesso. Tale diritto consiste nella facoltà di restituzione del bene acquistato, e nel conseguente rimborso relativo al prezzo di acquisto, intendendo come tale l’importo netto corrisposto per il bene escluse spese aggiuntive quali imballo, manodopera, trasporto, tasse di contrassegno.

Più precisamente, il cliente, se è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero non effettua l’acquisto indicando nel modulo d’ordine ad Taad s.r.l.s. un riferimento di Partita IVA), ha diritto di recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti.

Per esercitare tale diritto, il cliente dovrà inviare a Taad srls una comunicazione in tal senso, entro 14 giorni dalla data di ricevimento della merce. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Taad s.r.l.s., ovvero mediante mail o posta inviati sempre entro il suddetto termine di 14 giorni e seguiti da una conferma Pec o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata TASSATIVAMENTE entro le 48 ore successive. Una volta pervenutaci la suddetta comunicazione di recesso, il Servizio Clienti di Taad srls provvederà rapidamente a comunicare al cliente tramite e-mail (all’indirizzo e-mail comunicato al momento dell’ordine) le istruzioni sulla modalità di restituzione, assegnando un codice univoco per il reso.

La merce dovrà essere restituita integra e funzionante, completa di tutte le sue parti e negli imballi originali (buste e confezioni, istruzioni, allegati, garanzia eccc…), custodita ed non adoperata, senza che vi siano segni di usura, danni o sporcizia o manimissione, nel rispetto delle condizioni riportate nei punti seguenti.

Il diritto di recesso è sottoposto alle seguenti condizioni:

• il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato (es.: accessori, software allegati, ecc…);

• il diritto non si applica ai prodotti sottovuoto, sigillati, piegati e sigillati con elementi non ripristinabili (compresi quelli inclusi a corredo), una volta aperti; il diritto di recedere dal contratto e di restituire i Prodotti ordinati, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal ricevimento dei Prodotti stessi a condizione che questi non siano stati rimossi dall’imballo originale, non presentino segni di usura o danneggameno. Il recesso è quindi possibile solo per quei prodotti che non siano stato realizzati appositamente per commessa del cliente (ad esempio colorazioni personalizzate, rivestimenti e scelta dei tessuti) e che non sono immediatamente disponibili in stock ma realizzati dalle ditte produttrici su espressa richiesta al momento dell’ordine ed indicazione del cliente (combinazioni, colori, tessuti ecc..);

• il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc…); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in una seconda scatola, sulla quale apporre l’etichetta fornita da Taad s.r.l.s., riportante il codice di autorizzazione al rientro; va evitata in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto;

• il bene acquistato deve essere restituito in normale stato di conservazione, così come ricevuto: non verranno quindi accettati prodotti utilizzati che riportino segni di danneggiamento, usura o di sporcizia e che di conseguenza non possano più ritenersi integri;

• a norma di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del cliente; non saranno inoltre rimborsate le spese di consegna al cliente ed eventuali altre spese accessorie evidenziate al momento dell’effettuazione dell’ordine;

• la spedizione, fino all’attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente;

• in caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, Taad s.r.l.s., darà comunicazione al cliente dell’accaduto, per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la richiesta di recesso;

• al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Il diritto di recesso verrà approvato solo se gli involucri originali d’imballo non siano stati danneggiati e non sia stata rimossa o danneggiata alcuna etichetta attestante l’integrità del prodotto.

• il bene soggetto a esercizio del diritto di recesso deve essere restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza: non verranno quindi accettati prodotti utilizzati in assoluto, danneggiati o con presenza di sporcizia e che di conseguenza non possano più ritenersi integri;

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso ovvero dalla data di ricevimento dei prodotti restituiti, se successiva, Taad s.r.l.s., rimborserà al consumatore le somme già pagate ad esclusione delle spese accessorie (imballo, manodopera, trasporto, spese di trasporto sostenute per la consegna), a mezzo Bonifico Bancario o con la stessa modalità con cui l’acquirente ha originariamente acquistato il bene. Sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. ABI – CAB IBAN – Conto Corrente dell’intestatario della fattura). Nel caso in cui l’intestatario della fattura oggetto di esercizio di recesso non avesse proprie coordinate bancarie, può fornire quelle di un conto intestato a terzi facendo esplicita menzione alla Taad s.r.l.s., ad accreditare l’importo su tali coordinate bancarie a mezzo e-mail. Successivamente occorre inviare, seguendo le modalità sopra specificate, alla Taad srls la comunicazione Pec o la raccomandata comprendente una dichiarazione scritta e firmata della volontà di esercitare il diritto di recesso e il riepilogo di tutti i dati sopra indicati e richiesti (inclusa anche l’eventuale autorizzazione ad accreditare l’importo su conto corrente bancario intestato a terzi).

Per quanto detto il diritto di recesso decade totalmente anche se non si è avuta tempestiva comunicazione entro 14 giorni e la merce non venga spedita/inviata TASSATIVAMENTE entro le 48 ore successive  alla comunicazione. Decade anche totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Taad s.r.l.s. accerti:

• l’utilizzo del bene che ne abbia compromesso l’integrità o l’utilizzo di eventuale materiale di consumo.

• la mancanza della confezione esterna e/o dell’imballo interno originale;

• l’assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, …);

• Confezioni sigillate/blister aperte.

• il danneggiamento del prodotto.

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, la merce rimarrà presso la sede di Taad s.r.l.s., a disposizione del Cliente per il ritiro a Suo carico.

Come rispedire la merce. Dopo aver ottenuto il codice autorizzazione rientro dall’operatore, imballare accuratamente i materiali in modo da salvaguardare gli involucri originali dei prodotti da qualsiasi danneggiamento, scritta o apposizione di etichette. Il negozio/azienda da contattare è quello che ha fornito la merce come specificato nella fattura originale o nel documento di accompagnamento.

Si riporta il testo presente sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie Generale n. 58 del 11-3-2014

“ALLEGATO I
Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
– ai sensi dell’art.49, comma 4, –
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno 1 della consegna.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio.

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Istruzioni per la compilazione del modulo di recesso:

Inserire il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica, descrizione oggetto/oggetti acquistati (marca, modello, colore).

«nel caso in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»

«Può anche compilare e inviare  elettronicamente  il  modulo  tipo  di  recesso  o  qualsiasi  altra  esplicita  dichiarazione  sul  nostro sito web [[email protected]]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).»

«Il  rimborso  può  essere  sospeso  fino  al  ricevimento  dei  beni  oppure  fino all’avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni»

«È  pregato  di  rispedire  i  beni  o  di  consegnarli  a  noi  presso l’indirizzo della nostra sede operativa, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il  suo  recesso  dal  presente  contratto.  Il  termine  è  rispettato  se  Lei  rispedisce  i  beni  prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

«I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.».

B. Modulo di recesso tipo
– ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h) – (compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto).
— Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica]:
— Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)
— Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
— Nome del/dei consumatore(i)
— Indirizzo del/dei consumatore(i)
— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
— Data

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
“Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art.1.
D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all’attivita’ professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivita’ professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e’ riportato nell’allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita’ professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza.

Art.2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e’ riportato nell’allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.

Art.3.
Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identita’ del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita’ del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma3;
g) modalita’ e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita’ dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta’ in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identita’ del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita’ del contratto.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4.

Art.4.
Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalita’ di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5, inclusi i casi di cui all’articolo 5, comma 2;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puo’ presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e’ effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

Art.5.
Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita’ e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio’ avvenga dopo la conclusione del contratto purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora cio’ avvenga dopo la conclusione del contratto purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso e’ di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo’ esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e’ legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e’ in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e)di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.

4. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo’ essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e’ tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalita’ ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo’ comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.

6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

7. Se il diritto di recesso e’ esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e’ tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e’ venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita’, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E’ fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita’, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

Art.6.
Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.

2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilita’, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia’ corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non puo’ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita’ equivalenti o superiori.

Art.7.
E s c l u s i o n i

1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Art.8.
Pagamento mediante carta

1. Il consumatore puo’ effettuare il pagamento mediante carta ove cio’ sia previsto tra le modalita’ di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.

2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

Art.9.
Fornitura non richiesta

1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

Art.10.
Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

1. L’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Art.11.
Irrinunciabilita’ dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.

Art.12.
S a n z i o n i

1. Fatta salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalita’ di cui all’articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi di particolare gravita’ o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ presentato all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato della provincia in cui vi e’ la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.

Art.13.
Azioni collettive

1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art.14.
Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art.15.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.

2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.

3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Tecniche di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d):

stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicita’ stampa con buono d’ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).

Allegato II

Servizi finanziari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

servizi d’investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa’ di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita’ che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita’ di assicurazione e riassicurazione di cui:
all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

Diritto applicabile

Il Contratto è soggetto al diritto materiale italiano e in tal senso deve essere interpretato e inteso. Le parti si impegnano a sottomettersi alla giurisprudenza ordinaria dei tribunali italiani. In particolare per qualsiasi controversia Foro esclusivo sarà quello di Cosenza.

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condizioni di utilizzo

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– Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 – Codice sulla Privacy

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati.

-Finalità del trattamento

I dati forniti verranno trattati

per adempiere alle esigenze contrattuali e agli obblighi imposti dalla normativa vigente; a titolo esemplificativo e non esaustivo, citiamo gli adempimenti contabili, fiscali, gli adempimenti presso gli uffici finanziari e bancari, presso enti e società per l’espletamento delle pratiche richieste dalla legge o dal rapporto contrattuale in essere con voi.

per  raccolta di informazioni utili per migliorare i servizi e i prodotti dell’Azienda attraverso, per esempio, attività di rilevazione del grado di soddisfazione dei Clienti sulla qualità dei servizi resi;

per conoscenza di nuovi servizi e prodotti dell’Azienda attraverso, per esempio, l’invio di materiale pubblicitario concernente prodotti o servizi propri o di terzi.

Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o giudiziario; i dati in nostro possesso verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

A rapporto concluso, verranno archiviati per finalità interne.

Modalità del trattamento

I dati vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei; potranno essere elaborati tramite il nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni o denunce, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne le prestazioni a Lei fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata di dieci anni, prevista dal Codice Civile, salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico, precisando che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni trattamento. Tali dati vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.

– Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenze del rifiuto dei dati

In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra le conseguenze saranno costituite dall’impossibilità di adempiere al contratto, nonché dall’impossibilità di rispettare correttamente la normativa fiscale/amministrativa in vigore, con le conseguenti pene pecuniarie, sanzioni amministrative, eventuali sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai competenti Uffici, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi responsabilità.

– Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati a:

•  Personale dell’Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.

•  Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.

•  Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge.

•  Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.

Resta in ogni caso fermo il divieto, in mancanza di suo esplicito consenso, di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Titolare del trattamento è Taad srls,  con sede in Roma cap.00136,  in Via R.R. Pereira n.109 n. 15  Cod. fisc. Partita IVA 016334491004 numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma RM.1649786,

Il Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico della Taad srls. L’interessato può richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili all’indirizzo di posta elettronica  [email protected]

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta all’indirizzo Taad srls,  con sede in Roma cap.00136,  in Via R.R. Pereira n.109 n. 15.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo libero consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell’informativa medesima.

Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente informativa.

Data ___________________________            Firma Leggibile____________________________

Le comunicazioni Marketing verranno inviate solo dietro esplicito consenso del Cliente rilasciato unitamente all’autorizzazione al trattamento ed all’invio nel modulo di registrazione on-line.

Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Testo completo degli artt. 18 – 27 quater, 37 bis e 45 – 67del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005

 

[Come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 recante Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004“,
dall’articolo 36–bis del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”,
dagli artt. 5, 7 e 28 del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,
dall’art.1, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21: “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”.
dall’art.1, co.6 del decreto legislativo
6 agosto 2015, n. 130 di recepimento della Dir. 2013/11/UE  in materia di “alternative dispute resolution / ADR]

[…]

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 18.

Definizioni

[come modificato dall’art.7, co.2, del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'”]

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

d-bis) “microimprese”: entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;

i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;

n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Art. 19.

Ambito di applicazione

[come modificato dall’art.7, co.2, del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'”]

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

Capo II

Pratiche commerciali scorrette

Art. 20.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

SEZIONE I

Pratiche commerciali ingannevoli

Art. 21.

Azioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale di  una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario  [Introdotto dall’articolo 36–bis del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”] ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario [Introdotto dall’art.28, co.3, del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'”].

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. E’ considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. [Introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221].

Art. 22.

Omissioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

Art. 22-bis.

Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime

[Introdotto dall’articolo 22 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”]

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

Art. 23.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;

e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure

3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto.

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

SEZIONE II

Pratiche commerciali aggressive

Art. 24.

Pratiche commerciali aggressive

1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Art. 25.

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

Art. 26.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive

[come modificato dall’art.1, co.3, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21: “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”.]

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;

e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinchè acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 66-sexies [n.d.r: leggi 66-quinquies], comma 2;

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio nè vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

Capo III

Applicazione

Art. 27.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicatiivi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. [introdotto dall’art.1, co.6, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21: “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”.]

2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.

8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5.000.000 euro  tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. [primo periodo abrogato dal d.lgs 104/2010]
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonchè, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonchè delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”.

Art. 27-bis

Codici di condotta

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.

5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.

Art. 27-ter

Autodisciplina

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore (per [n.d.r]) la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 27-quater

Oneri di informazione

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

Titolo I

Dei contratti del consumatore in generale

Art. 33.

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l’opportunita’ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta’;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e’ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto, nonche’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita’ del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’;

r) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta’ del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo’, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo’ modificare, senza preavviso, sempreche’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche’ la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita’ di variazione siano espressamente descritte.

Art. 34.

Accertamento della vessatorieta’ delle clausole

1. La vessatorieta’ di una clausola e’ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 35.

Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Art. 36.

Nullita’ di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto.

3. La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullita’ delle clausole dichiarate abusive.

5. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 37.

Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusivita’ ai sensi del presente capo.

2. L’inibitoria puo’ essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice puo’ ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu’ giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

Art. 37-bis.

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

[Introdotto dall’art.5 del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”]

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola e’ diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. L’imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, e’ competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni.

6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 38.

Rinvio

 1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

[…]

Art. 45.

Definizioni

1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:

a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

c) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

i) “locali commerciali”:

1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;

2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;

p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

Art. 46.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell’Unione europea che disciplina settori specifici, quest’ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

Art. 47.

Esclusioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:

a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;

b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;

d) di servizi finanziari;

e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

g) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

h) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;

i) stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all’indipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un’informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65;

n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 50 euro.

Sezione I

Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Art. 48.

Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.

Sezione II

Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Art. 49.

Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista;

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.

10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Art. 50.

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore in conformità all’articolo 59, comma 1, lettera o).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l’importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1.

Art. 51.

Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l’informativa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 52.

Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.

2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.

Art. 53.

Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 52, comma 2.

2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Art. 54.

Esercizio del diritto di recesso

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Art. 55.

Effetti del recesso

1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore.

Art. 56.

Obblighi del professionista nel caso di recesso

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Art. 57.

Obblighi del consumatore nel caso di recesso

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell’articolo 49, comma 1, lettera h).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all’articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure

2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all’articolo 50, comma 3, e dell’articolo 51, comma 8; oppure

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:

1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all’articolo 52;

2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure

3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 50, comma 2, o all’articolo 51, comma 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Art. 58.

Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e dall’articolo 57.

Art. 59.

Eccezioni al diritto di recesso

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Sezione III

Altri diritti del consumatore

Art. 60.

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

Art. 61.

Consegna

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L’obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall’onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

Art. 62.

Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Art. 63.

Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest’ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Art. 64.

Comunicazione telefonica

1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.

Art. 65.

Pagamenti supplementari

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

Sezione IV

Disposizioni generali

Art. 66.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonche’ dell’articolo 141-sexies, commi 1, 2  e  3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo .

5.  E’  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione   del   giudice ordinario. E’ altresi’ fatta salva la possibilita’ di  promuovere  la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti  al  rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del  presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V,  titolo II-bis, del presente codice.

Art. 66-bis.

Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 66-ter.

Carattere imperativo

1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.

2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.

Art. 66-quater.

Informazione e ricorso extragiudiziale

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d’ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

2. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 66-quinquies.

Fornitura non richiesta

1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Art. 67.

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.

2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.

3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.”.

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